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BARCELLONA PG. MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS

Scritto da il 10 Marzo 2020

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO che in tale contesto, s’imponga l’assunzione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

PRESO ATTO che la ratio che sta a fondamento dei provvedimenti sin qui adottati dagli Organi di governo si rinvenga nella opportunità, funzionale alla realizzazione di una compiuta azione di prevenzione, di evitare specifiche situazioni di sovraffollamento, ovvero di accesso non regolato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico tali da non consentire di assicurare il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro disposta alla lettera d) dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 8 marzo 2020;

CONSIDERATO che le dinamiche evolutive della vicenda emergenziale non hanno consentito di predisporre compiutamente tutte le misure organizzative, ovvero anche di acquisire i DPI necessari per assicurare il rispetto dei vincoli e delle distanze interpersonali stabiliti dai provvedimenti governativi a garanzia della salute collettiva, nonché del personale impegnato nei servizi resi dal Comune;

RITENUTO, pertanto, di dover sospendere le attività organizzate o comunque gestite da questo Ente ove elevata sia la possibilità che si creino situazioni di assembramento di difficoltoso controllo, ovvero per le quali non possano essere adottate misure adeguate ad assicurare il rispetto della distanza interpersonale di un metro, impregiudicati gli effetti di ogni altra disposizione governativa;

RITENUTO, altresì, di dover sospendere gli accessi agli edifici e/o alle strutture ed impianti di proprietà dell’Ente rispetto ai quali non possano essere adottate misure adeguate ad assicurare il rispetto della distanza interpersonale di un metro, impregiudicati gli effetti di ogni altra disposizione governativa, ovvero di limitarne temporaneamente gli accessi sino all’adozione di adeguate misure di gestione e/o protezione;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ;

            VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e successive modificazioni ed      integrazioni;

O R D I N A

  • Dalla data di adozione della presente e sino al 3 aprile 2020 sono sospesi il mercato settimanale di C.da S. Andrea e il “mercato del contadino” di C.da Aia Scarpaci.
  • Dalla data di adozione della presente e sino al 3 aprile 2020 è sospeso l’accesso dell’utenza al Parco Urbano “Maggiore Giuseppe La Rosa”.
  • Al fine di consentire il compiuto approntamento delle misure di regolazione degli accessi del pubblico, nonché l’acquisizione e la distribuzione dei DPI al personale impegnato nei servizi, nel periodo compreso tra la data di adozione della presente e sino al 20 marzo 2020 è temporaneamente limitato l’accesso dell’utenza ai palazzi sede degli uffici comunali, i quali pertanto, nell’ambito di tale periodo, resteranno aperti all’utenza limitatamente alle giornate del 17 e del 20 marzo negli ordinari orari d’ufficio.
  • Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e trasmesso ai competenti uffici dell’Ente, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina-Distretto Sanitario di Barcellona Pozzo di Gotto, al Comando di Polizia Municipale, nonché alle altre Forze di Polizia presenti sul territorio comunale.
  • E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.

AVVERTE

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

  • entro gg. 60 dall’entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall’art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
  • entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall’art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.

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